Sull'azione amministrativa contro Okayasu Shoji Co., Ltd.
OKAYASU SHOJIAzioni amministrative contro società per azioni 24 giugno 2020 Kinki Local Finance Bureau OKAYASU SHOJI In materia di atti amministrativi nei confronti delle società di capitali OKAYASU SHOJI (Sede centrale: Chuo-ku, Osaka, numero aziendale: 2120001136572, capitale: 1.730 milioni di yen; di seguito denominata "la Società"), Articolo 56-2 del Financial Instruments and Exchange Act (di seguito denominato "Financial Instruments and Exchange Act" Instruments and Exchange Act”). Quando abbiamo richiesto una relazione sulla base delle disposizioni del paragrafo 1, abbiamo riscontrato i seguenti fatti. Nel concedere prestiti a una società collegata, al fine di evitare un calo del coefficiente di adeguatezza patrimoniale, la Società ha intenzionalmente aggirato i partner commerciali e concesso prestiti alla società collegata, destinando i fondi per i prestiti subordinati della Società, dal 30 agosto 2010 al febbraio 2010 28 del 2022, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è stato migliorato rispetto al dato originario, che si discosta dalla situazione di fatto. Calcolare il coefficiente di adeguatezza patrimoniale e presentare la relazione commerciale prevista dall'articolo 172, comma 1, dell'Ordinanza di Gabinetto sull'attività in strumenti finanziari, ecc. in base all'articolo 46-3, paragrafo 1 della FIEA (di seguito denominato "Ordinanza sugli strumenti finanziari e sui cambi") oltre a creare un coefficiente di adeguatezza patrimoniale che differisce dalla situazione effettiva del documento e a sottoporlo al autorità, i documenti esplicativi di cui all'articolo 174 dell'Ordinanza sugli strumenti finanziari e sui cambi basato sull'articolo 46-4 della legge sugli strumenti finanziari e sui cambi e il documento A attestante il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6, paragrafo 3 è stato creato con un coefficiente di adeguatezza patrimoniale che differiva dalla realtà ed è stato messo a disposizione della pubblica ispezione. Inoltre, il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è stato inferiore al 120% previsto dall'articolo 46-6, comma 2 della FIEA per una parte del periodo. Inoltre, la Società ha presentato comunicazioni nei casi previsti dall'articolo 179, comma 1, punto 1 dell'Ordinanza sugli strumenti finanziari e sui cambi basata sull'articolo 46-6, comma 1 della FIEA (quando il coefficiente di adeguatezza patrimoniale scende al di sotto di 140 %). Sullo sfondo del sopraggiungere di tale materia, si riconosce che il management della Società non ha consapevolezza dell'osservanza della legge, come ritenere che ciò debba avvenire in una forma non contraria alla legge. Sulla base di quanto sopra, in data odierna, abbiamo avviato un'azione amministrativa nei confronti della Società per (1) di seguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 52, comma 1 della FIEA, e per (2) di seguito in conformità con le disposizioni dell'articolo 51 del la FIEA. (1) Ordine di sospensione dell'attività Tutte le operazioni nel settore degli strumenti finanziari (escluse le operazioni di pagamento dei clienti, ecc. che sono state approvate individualmente dalle autorità) saranno sospese dall'8 luglio 2022 al 7 agosto 2022. per interrompersi. (2) Ordine di miglioramento aziendale ➀ Chiarire dove la responsabilità di questa questione, incluso il team di gestione, si basa su questa disposizione. 2) Rinnovare la posizione dirigenziale per lavorare sulla conformità legale, adoperarsi per promuovere la consapevolezza della conformità legale in tutta l'azienda e migliorare e rafforzare il sistema di gestione aziendale, il sistema di controllo interno e il sistema di audit interno. (3) Condurre una formazione sul "scrupoloso rispetto di leggi e regolamenti" per tutti i funzionari e dipendenti durante il periodo di sospensione (utilizzare organizzazioni esterne come organizzazioni di autoregolamentazione per la formazione). ④ Spiegare a tutti i clienti i contenuti di questa disposizione amministrativa e adottare le misure appropriate. (5) Le misure concrete e lo stato di attuazione da (1) a (4) di cui sopra devono essere comunicati per iscritto entro un mese (ogni tre mesi in seguito).
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