Financial Services Agency

Anno 2000Regolamentato dal governo

"L'agenzia di servizi finanziari giapponese (FSA) regola tutti i fornitori di servizi finanziari in Giappone, compresi i broker di cambio. L'obiettivo finale dell'FSA è mantenere il sistema finanziario del Paese e garantirne la stabilità. È inoltre responsabile della protezione degli interessi degli investitori in titoli, dei titolari di polizze assicurative e dei depositanti. Raggiunge i suoi obiettivi in ​​molti modi diversi, tra cui la formulazione di piani e politiche, la supervisione dei fornitori di servizi finanziari, la supervisione delle transazioni in titoli e la revisione degli istituti finanziari nel settore privato. La FSA era solo un'agenzia amministrativa quando è stata istituita, ma le sue responsabilità sono aumentate quando è diventato un rappresentante esterno del Consiglio dei ministri nel 2001. Non solo ha assunto le responsabilità del Comitato per la ristrutturazione finanziaria, ma è stato anche responsabile della presa in consegna delle istituzioni finanziarie fallite. Oggi, la FSA è responsabile nei confronti del Ministro delle finanze giapponese e si assume una vasta gamma di responsabilità. "

Divulga l'intermediario
Warning Adeguamento aziendale
Riepilogo divulgativo
  • Corrispondenza di divulgazione Corrispondenza del numero regolamentare
  • Tempo di divulgazione 2016-04-25
  • Motivo della punizione (1) Inadeguata gestione delle informazioni societarie (2) Sollecitazione a fornire informazioni societarie
Dettagli di divulgazione

Per quanto riguarda le azioni amministrative contro Credit Suisse Securities Co., Ltd.

25 aprile 2016 Financial Services Agency Procedimenti amministrativi contro Credit Suisse Securities Co., Ltd. A seguito di un'ispezione da parte della Securities and Exchange Surveillance Commission contro Credit Suisse Securities Co., Ltd. Il 15 aprile 2016 è stata formulata una raccomandazione chiedere la disposizione amministrativa così come è stata riconosciuta. In risposta a tale raccomandazione, in data odierna (25 aprile), nei confronti della Società sono state avviate le seguenti azioni amministrative ai sensi dell'art. 51 della Legge sugli strumenti finanziari e sui cambi. 1. Fatti relativi alle raccomandazioni (1) Gestione inadeguata delle informazioni relative alle società Oltre a fornire rapporti di analisti, ecc. a clienti come hedge fund e società di gestione patrimoniale, supportiamo le vendite di ricerca del reparto vendite azionarie per clienti come hedge fund e le società di gestione del risparmio. Il Direttore Generale della Divisione Equity Research ha incaricato gli analisti di fornire informazioni significative direttamente ai clienti. Infatti, oltre ai report degli analisti, gli analisti forniscono a clienti e venditori informazioni ricavate da interviste con società quotate via telefono, e-mail, ecc., e accompagnano i clienti in colloqui individuali con società quotate. attraverso le visite. Inoltre, da giugno 2015, gli analisti della Società forniscono informazioni al personale addetto al self trading con le stesse modalità dei clienti. Tra le informazioni che gli analisti ottengono dalle società quotate tramite interviste, ecc., le informazioni non divulgate possono contenere informazioni societarie.Lasciato al giudizio di Liszt, quasi nessuna revisione è stata effettuata né all'interno dell'Equity Research Department né dal responsabile della conformità. Per questo motivo, da settembre a ottobre 2015, almeno cinque casi di informazioni aziendali (tre dei quali pubblicati in report di analisti) sono stati difficilmente esaminati per la loro applicabilità alle informazioni aziendali.Servito più clienti. Per quanto riguarda la gestione delle informazioni societarie di cui al precedente punto (1), si è preso atto che non sono state assunte misure necessarie e opportune per impedire operazioni scorrette relative alle informazioni societarie, riconosciute come ricadenti nell'ambito dell'articolo 123, comma 1, punto 5 del Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business, ecc. sulla base dell'articolo 40, punto 2. (2) Sollecitazione attraverso la fornitura di informazioni relative alla società Nel settembre 2015, in un colloquio individuale con la Società A, una società quotata, l'Analista A ha divulgato informazioni relative alla società (di seguito denominate (denominate "Informazioni della Società A"), il L'azienda comunica le informazioni a uno dei nostri rappresentanti di vendita e ad almeno un cliente per telefono il giorno successivo all'acquisizione. Quindi, entro lo stesso giorno, il venditore che ha ricevuto le informazioni della società A ha fornito le informazioni della società A ad almeno 33 clienti prima che fossero rese pubbliche dalla società A e sollecitato l'acquisto di azioni della società A. . L'atto di sollecitare l'acquisto di azioni da parte della Società come descritto al punto (2) sopra è riconosciuto come un atto di sollecitare i clienti ad acquistare e vendere titoli e altre transazioni fornendo informazioni societarie ed è soggetto al Financial Instruments and Exchange Act. È riconosciuto come rientrante nell'articolo 117, paragrafo 1, punto 14 dell'ordinanza sull'ufficio di gabinetto sulle attività di strumenti finanziari, ecc. sulla base dell'articolo 38, punto 8. 2. Contenuto della sanzione amministrativa ○Ordine di miglioramento aziendale (1) Formulare misure per prevenire il ripetersi e garantire che tali misure siano attuate e stabilite. (2) Verificare l'efficacia delle misure di prevenzione delle recidive che sono state formulate. (Nota) Se qualsiasi elemento risulta inadeguato a seguito della verifica, il motivo e la politica di miglioramento devono essere segnalati. (3) Chiarire la posizione della direzione in merito al rispetto di leggi e regolamenti, promuovere la consapevolezza a livello aziendale del rispetto di leggi e regolamenti e promuovere una sana cultura aziendale, e in altro modo migliorare e rafforzare il sistema di gestione aziendale e il sistema di controllo interno. (4) Per quanto riguarda i precedenti punti da (1) a (3), lo stato di attuazione ei risultati della verifica devono essere comunicati per iscritto entro il 3 giugno 2016 (venerdì). Rapporti successivi devono essere effettuati ogni 3 mesi e i rapporti devono essere effettuati secondo necessità.
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