The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Anno 1974Regolamentato dal governo

L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (CONSOB) è principalmente responsabile della regolamentazione del mercato finanziario italiano e della tutela del pubblico degli investimenti. La Consob si impegna a garantire la trasparenza del mercato dei cambi e la conformità del comportamento dei partecipanti; assicurare la completezza e l'accuratezza delle informazioni divulgate dalle società quotate al pubblico degli investimenti; supervisionare e indagare su potenziali insider trading e violazioni della manipolazione del mercato.

Divulga l'intermediario
Riepilogo divulgativo
  • Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
  • Tempo di divulgazione 2022-10-17
  • Motivo della punizione La Consob ha disposto l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti abusivi di intermediazione finanziaria e 1 sito attraverso il quale vengono offerti prodotti finanziari senza prospetto.
Dettagli di divulgazione

Avviso Consob su PX Fintech Limited (www.first-tradecfd.com, pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com) - "Alphafxprime" (https://www .alphaprimefx.co) - "Titancfd" (www.titan-cfd.com, pagina https://platform.titan-cfd.com) - "BB360.market EU Limited" (https://bb360.market) - " Winnex Consulting" (www.winnexconsulting.com, pagina https://client.winnexconsulting.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www.2016uefa.com)

La Consob ha disposto l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti abusivi di intermediazione finanziaria e 1 sito attraverso il quale vengono offerti prodotti finanziari senza prospetto. l'autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge 28 giugno 2019 n. 58, articolo 36, comma 2-terdecies) in materia di oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dall'art. legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, in ordine all'oscuramento del sito attraverso il quale viene effettuata l'offerta abusiva. di seguito i siti di cui la Consob ha disposto l'oscuramento: "px fintech limited" (sito internet www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd .com); "alphafxprime" (sito web https://www.alphaprimefx.co); " Titancfd " (sito web www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com). "bb360.market eu limited" (sito web https://bb360.market); " Winnex Consulting " (sito web www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com). uefa football fund ltd (sito web https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com). in in particolare, si segnala che l'illecita offerta al pubblico di prodotti finanziari effettuata tramite il sito https://uefa2017.com e la relativa pagina https://www.2016uefa.com è potenzialmente particolarmente insidiosa, in quanto comporta l'utilizzo del nome di un ente che organizza note competizioni calcistiche internazionali, sale così a 774 il numero dei siti oscurati dal luglio 2019, quando la Consob ha ottenuto il potere di disporre l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari fraudolenti. da consob è consultabile sul sito www.consob.it è in corso l'oscuramento di tali siti da parte degli internet service provider operanti sul territorio italiano per motivi tecnici possono trascorrere diversi giorni prima che l'oscuramento diventi effettivo La Consob richiama l'attenzione degli investitori sull'import necessità di adottare la massima diligenza per compiere scelte di investimento consapevoli, adottando comportamenti di buon senso, indispensabili per salvaguardare i propri risparmi: tra questi, per i siti web che offrono servizi finanziari, verificare preventivamente che l'operatore presso il quale si investe sia autorizzato, e , per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato un prospetto. a tal fine, la Consob ricorda che nella homepage del proprio sito www.consob.it è presente una sezione intitolata “attenzione alle truffe!”, che fornisce informazioni utili per mettere in guardia gli investitori da iniziative economicamente abusive. * * * La Consob ha inoltre sospeso, per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b) del TUF, l'offerta al pubblico italiano di "piani di investimento" con la denominazione "uefa calcio hedge fund", realizzato da uefa football fund ltd, anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22476 dell'11 ottobre 2022). *** la consob ha ordinato ai seguenti soggetti di cessare la violazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: px fintech limited tramite il sito internet www.first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com (delibera n. 22480 dell'11 ottobre 2022). alphafxprime tramite il sito internet https://www.alphaprimefx.co (delibera n. 22479 dell'11 ottobre 2022); Titancfd tramite il sito internet www.titan-cfd.com e relativa pagina https://platform.titan-cfd.com (delibera n. 22477 dell'11 ottobre 2022). bb360.market eu limited tramite il sito internet https://bb360 (delibera n. 22478 dell'11 ottobre 2022); Winnex Consulting tramite il sito internet www.winnexconsulting.com e relativa pagina https://client.winnexconsulting.com (delibera n. 22481 dell'11 ottobre 2022). (pubblicato in "consob informa" n. 33/2022 - 17 ottobre 2022)
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Maggiori informazioni sulla normativa

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2022-01-01

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2021-01-01

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2021-01-01

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